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DISEGNO DI LEGGE Atto Senato 1369
Art. 1.
1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo da aggiungere al testamento biologico
1. In attesa di una definizione non meramente lessicale ma sostanziale del significato organico di “provvedere a se stessi”. Il sottoscritto ritiene che qualunque cittadino della Repubblica Italiana in quanto individuo sovrano è da considerare singolo che provvede a se stesso per mezzo delle strutture pubbliche sanitarie organizzate dallo stato per lo stato e quindi per i cittadini, che sono lo stato. In ultima e incontrovertibile analisi dai singoli individui per se stessi. Tale concezione etica dello stato, evidente di per sé, sic stantibus rebus, implica che tutti i cittadini sono sempre in grado di provvedere a se stessi, anche in caso di indigenza. La categoria di cittadini non in grado di provvedere a se stessi è di fatto inesistente. Le volontà dei cittadini, espresse o desunte, con lo scritto o altra forma che ne consenta l’accertamento oggettivo, sono da considerare valide a tutti gli effetti.
2. In attesa di una illuminante disciplina della materia che definisca il significato oggettivo della parola sofferenza, secondo i dettami dei nuovi padroni della vita, è da considerare sofferenza anche la condizione psicologia e fisica di una riduzione delle attività motorie, celebrali, e della mancanza di una piena realizzazione della personalità, e del sé. Tali condizioni di marcata sofferenza possono essere protratte nel tempo dall’alimentazione forzata in individui che hanno subito traumi tali da ridurre le proprie funzioni fisiche e mentali, organizzate intorno alla propria etica. Tale mantenimento di sofferenza prolungata non è da considerare un valore oggettivo.
3. La propria manifestazione di volontà espressa nel presente testamento biologico è quindi da considerare valida e insindacabile a tutti gli effetti.
P.s. E’ migliorabile naturalmente, se volete. Di solito la carta igienica viene usata in modo diverso. Questa ultima frase potete anche ometterla.
Aggiornamento del 11.02.2009.
E’ solo una mozione, ma comunque, per prevenire, si potrebbe aggiungere che non si vuole nemmeno iniziare un’alimentazione forzata, in questo modo si risolve il problema d’interromperla.
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